Responsabilità solidale del committente per tutti i lavoratori usati dall’appaltatore
È applicabile anche per i crediti dei lavoratori somministrati
L’art. 29 comma 2 del DLgs. 276/2003 prevede che, in caso di appalto di opere o di servizi, entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell’appalto, il committente è obbligato in solido, con l’appaltatore (nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori), a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, con esclusione invece di qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. La responsabilità solidale si applica anche in ipotesi di lavoratori con contratto di lavoro autonomo (art. 9 del DL 76/2013, conv., con modificazioni, L. 99/2013).
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