Nelle società di investimento la diligenza richiesta agli amministratori senza deleghe è «particolare»
La Cassazione, nella sentenza n. 23191/2023, in tema di responsabilità dei consiglieri non esecutivi di società autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, ha ribadito che è richiesto a tutti gli amministratori – che sono nominati in ragione della loro specifica competenza anche nell’interesse dei risparmiatori – di svolgere i compiti loro affidati dalla legge con particolare diligenza (cfr. Cass. n. 2620/2021).
Di conseguenza, anche in presenza di eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli consiglieri di:
- valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
- valutare il generale andamento della gestione della società;
- assumere, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella prestazione dei servizi di investimento, ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si uniformi a un comportamento diligente, corretto e trasparente.
Tutti i consiglieri, infatti, seppure privi di deleghe, devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del business e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall’intero CdA, hanno l’obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi, anche ai fini dell’esercizio dei poteri, spettanti al CdA, di direttiva o avocazione.
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