Documentazione da fornire subito al socio che intende esercitare azione di responsabilità
Il Tribunale di Roma, nell’ordinanza del 16 marzo scorso, ha sottolineato come il socio non amministratore di una srl abbia il diritto di accedere alla documentazione societaria (visionandola presso i locali della sede sociale ovvero presso lo studio del commercialista che la detiene) e, ove ritenuto opportuno, di prenderne consegna con modalità telematiche ovvero con estrazione di copie cartacee (salvo sostenere i relativi costi), in funzione dell’esercizio dell’azione di responsabilità contro l’amministratore (eventualmente concordando con lo stesso un appuntamento).
Di conseguenza, ove l’amministratore impedisca l’esplicazione di tale diritto del socio sussiste non solo il c.d. fumus boni iuris, ma anche il c.d. periculum in mora ai fini dell’ottenimento di un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c.
Il socio non amministratore, infatti, nell’arco temporale per la celebrazione del processo di merito potrebbe subire un pregiudizio di natura patrimoniale imminente e irreparabile.
Nella specie, quindi, attinente a una srl avente a oggetto sociale la costruzione di edifici, viene ordinato all’amministratore (condannato al pagamento delle spese della procedura) di consegnare al socio le fatture, gli estratti conto bancari, i modelli UNICO e gli atti notarili di compravendita posti in essere dalla società.
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