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Esenti i dividendi percepiti da fondi di investimento alternativi lussemburghesi

/ REDAZIONE

Mercoledì, 2 agosto 2023

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Con la risposta n. 409, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha considerato non imponibili i dividendi erogati da società residenti in Italia a fondi di investimento alternativi (FIA) residenti in Lussemburgo.

Attraverso un intervento nell’art. 27 comma 3 del DPR 600/73, l’art. 1 comma 631-633 della L. n. 178/2020 ha equiparato il regime impositivo di dividendi e plusvalenze su partecipazioni realizzati dagli OICR istituiti nell’Unione europea o nello See a quello già in vigore per gli OICR istituiti in Italia.
Con questa norma, infatti, tali OICR esteri non sono più soggetti a imposizione sui dividendi distribuiti dalle società italiane e sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni.

Nel caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate, si rileva che il percipiente si qualifica quale FIA istituito in uno Stato Ue (Lussemburgo), il cui Gestore, fiscalmente residente in Lussemburgo, è ivi soggetto a forme di vigilanza ai sensi della direttiva AIFM. Pertanto, ai dividendi dallo stesso percepiti e provenienti dalla società residente in Italia, direttamente partecipata, si applica il regime di esenzione da ritenuta ex art. 27 comma 3 del DPR 600/73.

Al fine di ottenere la non applicazione della ritenuta sui dividendi, si precisa che il Fondo deve presentare alla società partecipata residente:
- l’autocertificazione attestante l’istituzione del Fondo in Lussemburgo;
- l’autocertificazione attestante la residenza del Gestore in Lussemburgo;
- copia della certificazione rilasciata dall’Autorità di vigilanza attestante l’iscrizione del Gestore ai sensi della direttiva AIFM presso la stessa e il suo status di soggetto sottoposto a vigilanza, ovvero, qualora predetta Autorità non rilasci un’attestazione, ogni documentazione idonea a dimostrare l’esercizio dell’attività di vigilanza da parte della stessa.

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