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I limiti all’utilizzo dei contanti non valgono per gli assegni bancari

/ REDAZIONE

Sabato, 5 agosto 2023

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La Cassazione, nell’ordinanza n. 23819/2023, ha precisato che gli interventi che hanno innalzato i limiti all’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore (titoli contemplati dal primo comma del art. 49 del DLgs. 231/2007) non rilevano rispetto all’art. 49 comma 5 del DLgs. 231/2007, ai sensi del quale gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Peraltro, nel contesto delle sanzioni amministrative per violazioni della disciplina antiriciclaggio non si applica il principio del favor rei di cui all’art. 23-bis comma 3 del DPR 148/88, che attiene alle sanzioni amministrative per infrazioni in materia valutaria.

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