Istituti «liquidatori» tassati sul residuo attivo
Diventano, quindi, irrilevanti le plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze attive da riduzione dei debiti
L’art. 9 comma 1 lett. a) n. 1) del Ddl. delega per la riforma fiscale prevede criteri differenziati di imposizione del reddito dell’impresa in crisi o insolvente, in virtù della natura del procedimento a cui è assoggettato il debitore.
In particolare, per gli istituti liquidatori, da cui discende l’estinzione dell’impresa (si veda “Tassazione speciale per gli istituti «liquidatori» della crisi” del 10 agosto 2023), il reddito sarà determinato sulla base del metodo del residuo attivo conseguito in un periodo d’imposta unico, trovando, quindi, applicazione le regole già previste originariamente per il fallimento (e la liquidazione coatta amministrativa), e ora anche per la liquidazione giudiziale.
Conseguentemente, nel caso in cui l’impresa acceda ...
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