ACCEDI
Domenica, 22 marzo 2026

NOTIZIE IN BREVE

Assegno per congedo matrimoniale anche a lavoratori con qualifica non impiegatizia

/ REDAZIONE

Mercoledì, 16 agosto 2023

x
STAMPA

Come ha ricordato l’INPS con il messaggio n. 2951 del 14 agosto 2023, l’assegno per il congedo matrimoniale è stato riconosciuto anche ai lavoratori con qualifica non impiegatizia dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative.

Salvo diversamente previsto dai CCNL, sono attualmente aventi diritto i lavoratori con qualifica di operaio dei settori dell’industria e dell’artigianato in base alla classificazione dei datori di lavoro ex art. 49 della L. 88/89.

La prestazione – consistente in un periodo di congedo di 8 giorni consecutivi con corresponsione di un assegno a carico dell’INPS, pari a 7 giorni di retribuzione, concesso in occasione di matrimonio civile o concordatario o unione civile – non è cumulabile con altri trattamenti retributivi per il medesimo periodo, a eccezione dell’indennità giornaliera di inabilità per infortunio sul lavoro dell’INAIL (circ. n. 164/97).
Per beneficiare dell’assegno, il rapporto di lavoro deve sussistere da almeno una settimana e il lavoratore, con la suddetta qualifica, dev’essere dipendente di un datore di lavoro appartenente ai citati settori.
L’istanza va presentata dal dipendente con almeno 6 giorni di preavviso.

La somma anticipata dal datore di lavoro è conguagliata con i contributi dovuti per il periodo di paga considerato ed esposta nel flusso UniEmens, all’interno dell’elemento di <DatiRetributivi> di <AltreACredito> di <CausaleAcredito> con i codici già in uso:
- L051, “Assegno per congedo matrimoniale”;
- L052, “Diff. Assegno per congedo matrimoniale”.

Ove i predetti lavoratori siano in stato di disoccupazione e, nei 90 giorni precedenti il matrimonio/unione civile, abbiano prestato, alle dipendenze dei citati datori di lavoro, attività lavorativa con la qualifica di operaio per almeno 15 giorni, hanno diritto alla prestazione a pagamento diretto. In tal caso, la domanda va presentata direttamente all’INPS, entro un anno dalla data del matrimonio/unione civile, attraverso il servizio di cui al messaggio n. 2147/2022.

TORNA SU