In Gazzetta il decreto sull’albo dei consulenti tecnici d’ufficio
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il decreto del Ministero della Giustizia 4 agosto 2023 n. 109, che attua le modifiche alla disciplina in tema di consulenti tecnici del giudice previste nella riforma del processo civile (DLgs. 149/2022).
L’art. 13 comma 4 disp. att. c.p.c., come modificato, prevede, infatti, che alcuni aspetti della riforma dei consulenti d’ufficio siano regolati da un DM, che è stato pubblicato nella giornata di ieri.
Il decreto:
- individua categorie dell’albo dei consulenti ulteriori rispetto a quelle già delineate dall’art. 13 e i settori di specializzazione di ciascuna categoria (allegato A al DM);
- stabilisce i requisiti per l’iscrizione all’albo e il contenuto della domanda di iscrizione (artt. 4 e 5);
- indica, per ciascuna categoria, gli obblighi di formazione continua e gli altri obblighi da assolvere per il mantenimento dell’iscrizione, nonché le modalità per la verifica del loro assolvimento (art. 6);
- stabilisce i casi di sospensione volontaria dall’albo (art. 7);
- definisce i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco nazionale di cui all’art. 24-bis (art. 8).
Le disposizioni entrano in vigore il 26 agosto; coloro che a quella data sono già iscritti all’albo mantengono l’iscrizione e possono chiedere di essere inseriti in uno o più settori di specializzazione della categoria di appartenenza o di una diversa categoria, allegando all’istanza una dichiarazione sostitutiva contenente le indicazioni richieste dal decreto e i titoli e i documenti utili a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’art. 4.
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