Verifica del passivo atipica nella liquidazione controllata
Il liquidatore svolge un ruolo predominante, mentre il giudice interviene sulle contestazioni
Ai sensi dell’art. 270 del DLgs. 14/2019 (Codice della Crisi, CCII) il tribunale, verificati i presupposti, dichiara con sentenza la liquidazione controllata, nominando un giudice delegato e un liquidatore.
La liquidazione controllata, aperta nei confronti del sovraindebitato, ha una struttura non dissimile rispetto alla liquidazione giudiziale, in virtù delle evidenti assonanze tra le due procedure concorsuali. Tuttavia, sussistono alcune peculiarità, tra cui si evidenzia il ruolo predominante del liquidatore nell’iter di formazione dello stato passivo nella liquidazione controllata, con modifica dell’asse decisorio rispetto alla liquidazione giudiziale, in cui il ruolo centrale è rappresentato dal giudice delegato.
Nello specifico, nel termine assegnato dal tribunale con la ...
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