L’importazione dei beni non esenta automaticamente dall’IVA i servizi di trasporto
Ai fini del regime di esenzione IVA relativo ai servizi di trasporto connessi all’importazione di beni, se la merce introdotta nell’Ue è trasferita in un altro Stato membro, la registrazione dell’importazione non comporta, di per sé, l’inclusione delle predette spese di trasporto nella base imponibile IVA della merce importata.
Uno Stato membro non può negare automaticamente la citata “esenzione” IVA, solo perché il soggetto passivo non ha presentato i documenti prescritti dalla normativa nazionale, qualora lo stesso produca altri documenti, da ritenere autentici e affidabili, che dimostrino la sussistenza delle condizioni necessarie per l’esenzione.
Si tratta di quanto sancito, in materia di IVA, dalla Corte di Giustizia dell’Ue nella sentenza depositata ieri sulla causa C-461/21, con riguardo all’interpretazione degli artt. 86 e 144 della direttiva 2006/112/Ce.
Il caso esaminato concerne una società che ha trasportato in Romania dei beni introdotti nell’Ue dal porto di Rotterdam. La questione controversa riguarda l’applicabilità o meno a tali servizi del regime di “esenzione” IVA tenuto conto che, secondo le autorità fiscali, la società rumena non aveva presentato i documenti necessari per attestare che i servizi di trasporto fossero direttamente connessi all’importazione dei beni e che il valore dei servizi fosse incluso nella base imponibile IVA di questi ultimi.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41