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L’esenzione degli interessi richiede il mero assoggettamento potenziale a imposta

/ REDAZIONE

Sabato, 9 settembre 2023

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Ai fini dell’esenzione da ritenuta sugli interessi corrisposti da una società italiana alla consociata svizzera è necessario e sufficiente il mero assoggettamento alla imposizione secondo le regole interne, non essendo previsto né dalla c.d. direttiva interessi e royalties né dall’Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del 26 ottobre 2004 (che estende i benefici della direttiva anche nei rapporti con la Svizzera) che gli interessi corrisposti siano poi in concreto soggetti a tassazione nello Stato della società percipiente, né che la società beneficiaria debba fornire prova della sottoposizione, in concreto, degli interessi a tassazione nello Stato di residenza.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione n. 26183 depositata ieri, 8 settembre 2023, che ha accolto le istanze di rimborso presentate da una società con sede in Svizzera e volte alla restituzione delle ritenute indebitamente subite sugli interessi attivi corrisposti dalle controllate italiane.

L’art. 15 comma 2 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 26 ottobre 2004, infatti, presuppone unicamente la sottoposizione della società residente in Svizzera all’imposta sugli utili senza beneficiare di esenzioni, indipendentemente dall’effettivo pagamento delle imposte. Rileva quindi il mero assoggettamento della società a imposta diretta sugli utili, requisito che, nel caso di specie, è stato dimostrato attraverso la relativa certificazione delle autorità elvetiche, dalla quale risultava che la società fosse regolarmente assoggettata sia all’imposta federale, sia all’imposta cantonale e comunale, nei modi ordinari.

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