Al beneficiario effettivo basta la prova con appositi prospetti
La sentenza della Corte di Cassazione n. 27305/2023 depositata ieri ha stabilito che la qualifica di beneficiario effettivo, su cui si fonda la spettanza della ritenuta ridotta sugli interessi in base alle Convenzioni contro le doppie imposizioni, è tale ove la società interessata fornisca una ricostruzione dettagliata dei flussi finanziari in entrata con annesse tabelle riepilogative.
Non è quindi fondata l’eccezione posta dagli Uffici secondo cui, nel particolare caso esaminato (interessi di obbligazioni italiane detenute da una società lussemburghese per il tramite di una banca intermediaria di investimento anch’essa lussemburghese, la quale a sua volta le deteneva per il tramite di un depositario centrale controllato da Deutsche Borse), la società avrebbe dovuto produrre le certificazioni bancarie attestanti l’accredito degli interessi da parte della banca intermediaria, non essendo al contrario sufficienti i documenti di tale banca contenenti un elenco degli interessi accreditati.
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