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Trasferibile al gruppo il credito sulla distribuzione delle riserve in sospensione d’imposta

/ REDAZIONE

Mercoledì, 27 settembre 2023

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Con la risposta ad interpello n. 436, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha confermato la possibilità di trasferire alla società consolidante il credito dell’imposta sostitutiva versata in caso di distribuzione del saldo attivo di rivalutazione che risulta in sospensione d’imposta.

Ai fini della disciplina fiscale dei saldi attivi, si applica l’art. 13 comma 3 della L. 342/2000, per il quale, se vengono attribuiti ai soci, concorrono a formare il reddito imponibile della società aumentati dell’imposta sostitutiva corrispondente.

Al soggetto che ha eseguito la rivalutazione viene attribuito un credito d’imposta, pari all’ammontare dell’imposta sostitutiva versata, che può essere eventualmente trasferito alla fiscal unit in caso di adesione al consolidato fiscale nazionale (art. 7 comma 1 lett. d) del DM 1° marzo 2018).

Pertanto, le società partecipanti al consolidato possono trasferire alla consolidante crediti d’imposta per un ammontare non superiore all’IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, e comunque, ai fini dell’utilizzo in compensazione “orizzontale”, in misura tale da non eccedere il limite indicato dall’art. 25 del DLgs. 241/97, attualmente pari a 2 milioni di euro.

Si afferma, infine, che, salvo espressa eccezione, tutti i crediti d’imposta, derivanti da eccedenze di versamento, scontano il limite predetto, tanto nell’ipotesi di utilizzo diretto in compensazione “orizzontale”, quanto in caso di trasferimento dello stesso credito al consolidato, al medesimo fine.

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