Perdite su crediti deducibili in anni successivi al fallimento
Tale principio si applica anche prima del 2015, cioè dell’anno in cui è stato sancito normativamente
Anche per i periodi d’imposta anteriori al 2015, sembra definitivamente risolta la questione dell’individuazione dell’esercizio di deducibilità delle perdite su crediti vantati verso debitori assoggettati
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