Perdite su crediti deducibili in anni successivi al fallimento
Tale principio si applica anche prima del 2015, cioè dell’anno in cui è stato sancito normativamente
Anche per i periodi d’imposta anteriori al 2015, sembra definitivamente risolta la questione dell’individuazione dell’esercizio di deducibilità delle perdite su crediti vantati verso debitori assoggettati alle procedure concorsuali o agli istituti assimilati elencati dall’art. 101 comma 5 del TUIR. È questo il principale effetto dell’ordinanza della Cassazione n. 27352, depositata ieri.
Per comprendere i termini del problema, si ricorda che, con riferimento ai crediti di modesta entità e a quelli verso debitori sottoposti a procedura concorsuale o istituti assimilati, l’art. 101 comma 5-bis del TUIR (inserito dall’art. 13 comma 1 lett. d) del DLgs. 147/2015) stabilisce che la deduzione della perdita è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41