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Operative da ottobre le misure di adeguamento del Fondo SOLIMARE

/ REDAZIONE

Giovedì, 28 settembre 2023

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Con il messaggio n. 3378/2023, pubblicato ieri, l’INPS ha fornito alcune indicazioni riferite al DM 8 agosto 2023, con cui è stato disposto l’adeguamento della disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo “SOLIMARE” alle novità introdotte dall’art. 1 commi 204 e 208 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022).

Innanzitutto, si evidenzia che in seguito a tale adeguamento possono beneficiare dell’assegno di integrazione salariale erogato dal citato Fondo tutte le imprese armatoriali, a prescindere dal numero dei dipendenti, e non solo quelle con più di 5 dipendenti, come da disposizione previgente.
Quindi, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto in questione, ossia il 7 ottobre 2023, anche i datori di lavoro del settore marittimo che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre di riferimento dovranno versare il contributo ordinario al Fondo SOLIMARE anziché al Fondo di integrazione salariale (FIS).

Pertanto, dalla mensilità di competenza ottobre 2023, le predette imprese marittime dovranno versare al Fondo SOLIMARE il contributo ordinario di finanziamento pari allo 0,30% (di cui lo 0,20% a carico del datore di lavoro e lo 0,10% a carico del lavoratore), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

In ultimo, l’INPS precisa che sempre dal prossimo 7 ottobre sarà possibile richiedere l’assegno di integrazione salariale in ordine alla causale “contratto di solidarietà” nonché alle durate garantite dal Fondo stesso, con particolare riferimento a quelle della prestazione richiesta per causali straordinarie, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 22 settembre 2023 (data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale).

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