Amministrazione di sostegno compatibile con l’iscrizione all’Albo dei commercialisti
Ai fini dell’iscrizione nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e del mantenimento della medesima, è richiesto, tra gli altri requisiti, il pieno esercizio dei diritti civili (art. 36 comma 1 lett. b) del DLgs. n. 139/2005), condizione posseduta da chi, nei cinque anni precedenti, non sia stato oggetto di provvedimento di interdizione e di inabilitazione e non abbia in corso procedure aventi lo stesso oggetto.
L’amministrazione di sostegno è un istituto che si differenzia dalle procedure di interdizione e inabilitazione e, rispetto a queste ultime, consente al beneficiario di conservare la capacità di agire ai sensi dell’art. 2 c.c.
Ciò premesso, nel Pronto Ordini n. 113/2023, il CNDCEC precisa che, ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’Albo di un iscritto beneficiario di amministrazione di sostegno, non è necessario richiedere il decreto di apertura dell’amministrazione.
Sarà l’iscritto, ove richiesto, a dover provare il possesso dei requisiti per l’iscrizione, tra cui il godimento del pieno esercizio dei diritti civili; in mancanza, sarà attivabile il procedimento di cancellazione d’ufficio.
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