In ultima istanza è il giudice a determinare il salario minimo
Può discostarsi dai minimi retributivi previsti dal CCNL di settore per stabilire la giusta retribuzione in conformità con i principi costituzionali
La Cassazione, con sentenza n. 27711 depositata ieri, si è pronunciata sull’annosa questione relativa alla sufficienza dei minimi retributivi previsti dal CCNL servizi fiduciari, accogliendo il ricorso proposto dal lavoratore e cassando, con rinvio, la gravata decisione d’appello.
La Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui, in attuazione dell’art. 36 Cost., il giudice deve preliminarmente fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria da cui può motivatamente discostarsi, anche d’ufficio, ove questa sia in contrasto con i criteri di proporzionalità e sufficienza della retribuzione ex art. 36 Cost., pure se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile ...
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