Ragionevole l’obbligo vaccinale per categorie predeterminate
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 185 depositata ieri, 5 ottobre 2023, si è espressa sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Genova con ordinanza 22 agosto 2022 in merito all’obbligo vaccinale contro il COVID 19 di cui all’art. 4 del DL 44/2021.
Nello specifico, si è dubitato della legittimità costituzionale di tale norma nella parte in cui impone l’obbligo vaccinale indistintamente a tutti gli esercenti le professioni sanitarie diversi dagli operatori sanitari, e in particolare agli iscritti nell’albo dei chimici e dei fisici, o comunque lo impone senza alcuna verifica rispetto alle concrete tipologie di svolgimento della professione, includendo così professioni “sanitarie” solo dal punto di vista formale.
Dopo aver dichiarato l’inammissibilità delle questioni sollevate con riferimento ai parametri di cui agli artt. 2 e 4 Cost. per difetto di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza, la Corte ha ritenuto invece non fondate le ulteriori questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost.
In particolare, nella sentenza in commento si evidenzia come la scelta del legislatore di imporre l’obbligo vaccinale per categorie predeterminate di soggetti non è stata, in considerazione del contesto in cui la norma censurata è stata introdotta, irragionevole, in quanto finalizzata all’esigenza di garantire linearità e automaticità all’individuazione dei relativi destinatari.
Si è trattato, anzi, di una scelta coerente con l’esigenza di determinare con certezza i soggetti la cui libertà di autodeterminazione è compressa nell’interesse della comunità, consentendo un’agevole e rapida attuazione dell’obbligo vaccinale in argomento. Oltre che non irragionevole, tale scelta è poi stata ritenuta non sproporzionata.
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