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Domenica, 22 giugno 2025

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Per l’occultamento o distruzione di documenti contabili basta svolgere attività commerciale

/ REDAZIONE

Venerdì, 6 ottobre 2023

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La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 40503/2023, ha ribadito che il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (ex art. 10 del DLgs. 74/2000) costituisce un reato di pericolo concreto, che è integrato:
- nel caso della distruzione, dall’eliminazione della documentazione o dalla sua alterazione con cancellature o abrasioni;
- nel caso dell’occultamento, dalla temporanea o definitiva indisponibilità dei documenti, realizzata mediante il loro materiale nascondimento (che connota la fattispecie come reato permanente).

L’accertamento del dolo specifico (ovvero del fine di evadere le imposte sui redditi o l’IVA) richiesto per la sussistenza del delitto in questione, inoltre, presuppone la prova della produzione di reddito e di volume di affari; prova che, in base a norme di comune esperienza, può desumersi dal fatto che l’agente sia titolare di un’attività commerciale.

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