Prededucibilità limitata per i compensi del gestore della crisi
Non assume alcuna rilevanza la proposta del debitore nella liquidazione controllata
Nell’ambito della procedura di liquidazione controllata ex art. 268 e ss. del DLgs. 14/2019, non può riconoscersi la prededucibilità al compenso spettante al professionista che ha assistito il debitore per la presentazione del ricorso.
In tal senso si è espresso il Tribunale di Forlì del 28 settembre 2023, che consolida la posizione già assunta dal Tribunale di Ascoli Piceno con la sentenza n. 17 del 13 luglio 2023 (contra, Tribunale di Reggio Emilia 2 maggio 2023).
A supporto della tesi sfavorevole vi è il ricorrere della duplice circostanza già richiamata dalla precedente pronuncia: da un lato, la prededucibilità di tale credito non è specificamente prevista dall’art. 6 del DLgs. 14/2019; dall’altro lato, il sovraindebitato può presentare personalmente il ricorso con la sola
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