Escluso che l’omessa contestazione generi un legittimo affidamento
I giudici di legittimità ritengono che l’affidamento non sia desumibile da un comportamento negativo
L’art. 10 comma 2 della L. 212/2000 prevede che non si debbano irrogare le sanzioni, né applicare gli interessi moratori al contribuente che si sia uniformato alle indicazioni contenute in atti dell’Amministrazione finanziaria e quando il suo comportamento sia stato posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell’amministrazione stessa.
La sentenza della Cassazione n. 26406/2023, pronunciandosi in merito alla sussistenza del legittimo affidamento del contribuente in considerazione dell’omessa contestazione in una precedente verifica fiscale, ha chiarito che “l’affidamento del contribuente, tutelato dall’art. 10 L. n. 212/2000 è quello che deriva da un comportamento attivo ed univoco dell’Amministrazione
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