ACCEDI
Sabato, 21 marzo 2026 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Distinzione tra stabile organizzazione e società schermo per l’omessa dichiarazione

/ REDAZIONE

Giovedì, 19 ottobre 2023

x
STAMPA

La sentenza n. 42490, depositata ieri dalla Cassazione, ribadisce il principio per cui in tema di reato di omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi di cui all’art. 5 del DLgs. 74/2000, si configura la “stabile organizzazione”, da cui deriva l’obbligo fiscale di un soggetto non formalmente residente, nel caso in cui una società estera, con una sede fissa di affari nel territorio italiano, effettua in Italia la sua attività mediante un’organizzazione di persone e di mezzi (c.d. esterovestizione della residenza fiscale).

Si ha, invece, una “società-schermo”, nell’ipotesi in cui l’ente, anche se allocato formalmente all’estero, è privo di concreta autonomia e costituisce solo una copertura attraverso la quale agisce la persona fisica, che è la titolare effettiva dell’attività economica e che, quindi, è tenuta agli adempimenti fiscali (cfr. Cass. n. 50151/2018).

Di conseguenza, l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi da parte di società avente residenza fiscale all’estero si verifica quando si svolgano nel territorio nazionale la gestione amministrativa, le decisioni strategiche, industriali e finanziarie nonché la programmazione di tutti gli atti necessari affinché sia raggiunto il fine sociale, non rilevando il luogo di adempimento degli obblighi contrattuali e dell’espletamento dei servizi. Nel caso di specie, i giudici di merito non avevano correttamente accertato tali presupposti limitandosi a verificare la residenza italiana dell’amministratore di fatto.

TORNA SU