L’Agenzia riconosce l’abrogazione del coacervo «successorio»
Nell’imposta di donazione non si computano le donazioni del periodo in cui l’imposta era soppressa
Il coacervo nell’imposta di successione, che comportava di dover sommare a quanto ricevuto per successione le donazioni operate in vita dal defunto è, ormai, definitivamente superato.
Con la circolare n. 29, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate si allinea, infatti, alle posizioni giurisprudenziali in tema di coacervo nell’imposta sulle successioni e sulle donazioni.
Si ricorda che l’istituto del coacervo è previsto, nel DLgs. 346/90 (ovvero il Testo Unico dell’imposta sulle successioni e donazioni, tuttora applicabile, seppur nei limiti di quanto compatibile col nuovo tributo successorio reintrodotto dall’art. 2 commi 47-53 del DL 262/2006):
- dall’art. 8 comma 4 del DLgs. 346/90, nel contesto dell’imposta sulle successioni;
- dall’art. ...
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