Licenziabile la lavoratrice che rifiuta il tempo pieno
Per la Cassazione, in tali ipotesi l’onere della prova del datore di lavoro viene rimodulato
La Cassazione, con la sentenza n. 29337 pubblicata ieri, 23 ottobre 2023, ha ricordato che il disposto di cui al comma 1 dell’art. 8 del DLgs. 81/2015, secondo cui “il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento”, non preclude l’intimazione di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, come in precedenza già affermato con la sentenza n. 12244/2023 (si veda “Il rifiuto della trasformazione in part time non impedisce il licenziamento” del 10 maggio 2023).
Nel caso di specie la lavoratrice, part time, aveva rifiutato la proposta della società di trasformare il rapporto di lavoro in full time; la stessa era stata successivamente ...
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