«Agricoli» ai fini IMU anche i terreni qualificati come aree edificabili dal PRG
Necessario l’uso agrosilvo-pastorale da parte del CD o IAP possessore, con attività dirette a coltivazione, silvicoltura, funghicoltura e allevamento
Entro lunedì 18 dicembre 2023 occorre versare la seconda rata dell’IMU per l’anno 2023 (la scadenza “ordinaria” del 16 dicembre cade di sabato), da determinare a norma dell’art. 1 commi 762 e 763 della L. 160/2019.
Costituisce presupposto impositivo ai fini IMU, tra l’altro, il possesso di terreni agricoli, dovendo intendersi per tali i terreni iscritti in Catasto e destinati a qualsiasi uso, compreso quello non coltivato, purché non risultino qualificati come “aree fabbricabili” secondo lo strumento urbanistico generale del Comune, ex art. 36 comma 2 del DL 223/2006.
La base imponibile per tali immobili va calcolata moltiplicando per 135 il reddito dominicale risultante in Catasto alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione,
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