Regime forfetario dei florovivaisti dubbio per snc e sas
Da chiarire anche le modalità di riscontro per il limite del 10% del volume di affari
Se un imprenditore agricolo acquista un prodotto da un terzo, e lo rivende senza effettuare alcuna attività di trasformazione o manipolazione, i proventi conseguiti con la cessione sono qualificati come redditi d’impresa, da determinare analiticamente ex art. 56 del TUIR (così la circ. Agenzia Entrate n. 44/2004).
In deroga a tale principio, il comma 3-bis dell’art. 56-bis del TUIR (in vigore dal 1° gennaio 2020) consente la determinazione forfetaria del reddito d’impresa derivante dalla mera commercializzazione dei prodotti florovivaistici.
Tale disposizione prevede che “Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all’articolo 2135 del codice civile, nei
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