La società che si trasferisce all’estero non è più disciplinata dalla legge italiana
A questo fine si ricorre alla trasformazione transfrontaliera
Il Consiglio nazionale del Notariato, nello Studio n. 98-2023/I, torna a occuparsi del trasferimento della sede sociale dall’Italia all’estero (e viceversa), esaminando la fattispecie alla luce dell’art. 2510-bis c.c. e della disciplina della “trasformazione transfrontaliera” contenuta nel DLgs. 19/2023, attuativo della direttiva 2019/2121/Ue.
Dopo aver esaminato gli orientamenti della Corte di giustizia Ue e della giurisprudenza italiana formatisi prima dell’introduzione delle norme in considerazione, si ribadisce il fatto che, in forza della nuova disciplina, il trasferimento della sede sociale all’estero impone ora il ricorso a una trasformazione transfrontaliera.
Ciò emerge, infatti, dal tenore letterale dell’art. 2510-bis c.c., ai sensi del
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41