Con rapporto di pubblico impiego in società a partecipazione pubblica scatta l’incompatibilità
Con due Pronto Ordini, il CNDCEC si è di nuovo occupato della questione dell’incompatibilità di iscritti dipendenti di società a partecipazione pubblica, ribadendo che, se il rapporto di lavoro dipendente è regolamentato dalle disposizioni in materia di pubblico impiego, in caso di rapporto a tempo pieno è vietato il cumulo con l’esercizio di attività professionale (si veda “Incompatibile il rapporto di lavoro nella partecipata pubblica regolamentato come pubblico impiego” del 4 novembre 2022).
Nel caso affrontato dal P.O. n. 110/2023, l’Ordine di Gorizia ha chiesto se una dipendente a tempo pieno di una società a completa partecipazione pubblica (100% Regione FVG) può essere iscritta nell’albo ordinario, con conseguente cancellazione dall’elenco speciale.
Il P.O. n. 112/2023 riguarda invece il quesito dell’ODCEC di Catania su un iscritto nel Registro dei revisori legali con relativa partita IVA e contestualmente dipendente di Poste italiane spa (qualificabile come società a partecipazione pubblica, dato che è sottoposta al controllo del MEF) con un contratto di lavoro a tempo indeterminato part time disciplinato da norme di diritto privato, che è anche abilitato all’esercizio della professione di dottore commercialista/esperto contabile. L’Ordine ha chiesto se, in caso di modifica del contratto in full time, il soggetto può iscriversi all’albo o deve iscriversi nell’elenco speciale.
Il CNDCEC evidenzia che in base all’art. 4 comma 3 del DLgs. 139/2005 non è consentita l’iscrizione nell’Albo a tutti i soggetti a cui, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l’esercizio della libera professione. Se il rapporto di lavoro dipendente è regolamentato dalle disposizioni in materia di pubblico impiego, l’art. 53 comma 1 del DLgs. 165/2001, richiamando quanto disposto dall’art. 60 del DPR 3/57, sancisce espressamente, per i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno (full time), il divieto di cumulo con l’esercizio di attività professionale.
Se invece il rapporto di lavoro è disciplinato da norme di diritto privato si dovrà, in ogni caso, verificare che il contratto non preveda l’esercizio di un’attività professionale come specifica ipotesi di incompatibilità.
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