La titolarità dell’immobile a uso promiscuo esclude la prima casa sul nuovo acquisto
Con l’ordinanza n. 30585, depositata ieri, la Cassazione torna sulle condizioni per l’applicazione dell’agevolazione prima casa, soffermandosi, in particolare, sulla preclusione al beneficio che scatta in ipotesi di pre-possidenza di una “casa di abitazione” nel medesimo Comune in cui si intende procedere al nuovo acquisto (lett. b della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86).
In particolare, la Corte ribadisce che, sebbene la formulazione normativa abbia subito un’evoluzione, nel corso della quale è scomparso l’espresso riferimento alla “idoneità” abitativa della casa pre-posseduta nel medesimo Comune, la Cassazione (cfr. Cass. nn. 18128/2009 e 2565/2018), avallata dalla Corte Costituzionale (n. 203/2011) ha ritenuto che tale evoluzione non modifichi il contenuto della disposizione, di modo che “la possidenza di una casa di abitazione costituisce ostacolo alla fruizione delle agevolazioni fiscali per il successivo acquisto di un’altra casa ubicata nello stesso Comune soltanto se la prima delle due case sia già idonea a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato”.
Sulla base di questo principio viene, quindi, risolto il caso di specie, nel quale il contribuente era già titolare, nel medesimo Comune, di un immobile adibito a uso promiscuo: secondo la Corte, l’immobile a uso promiscuo non può ritenersi inidoneo all’uso come abitazione, come dimostrato, peraltro, nel caso di specie, dal fatto che il contribuente vi avesse fissato la residenza per anni. Pertanto, il contribuente non poteva acquistare una nuova abitazione nel medesimo Comune con i benefici prima casa.
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