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Ai fini della prima casa conta la residenza della famiglia

/ REDAZIONE

Sabato, 4 novembre 2023

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In tema di applicazione delle agevolazioni prima casa di cui alla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 (che consentono l’applicazione delle imposte di registro o dell’IVA in misura ridotta sull’acquisto dell’abitazione) è ormai principio consolidato quello secondo cui il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile vada riferito alla famiglia.

Lo ribadisce la Cassazione nell’ordinanza n. 30594, depositata ieri, ricordando che, quindi, nel caso di acquisto dell’abitazione da parte dei coniugi in comunione legale “quel che rileva è che l’immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale Comune”. Questo principio, precisa la Corte, vale:
- in ogni ipotesi in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione legale ai sensi dell’art. 177 c.c.;
- a maggior ragione quando l’acquirente, seppur coniugato in comunione dei beni, abbia operato l’acquisto a titolo personale; in tal caso, infatti, non vi sarebbe ragione per richiedere la residenza in capo a un soggetto (l’altro coniuge) che, sostanzialmente risulta estraneo all’acquisto.

Per questo motivo, nel caso di specie la condizione relativa alla residenza doveva ritenersi in ogni caso sussistente:
- se, come affermato la Commissione tributaria regionale, l’acquisto era avvenuto a titolo personale da parte dell’acquirente, doveva ritenersi irrilevante l’acquisto della residenza da parte del coniuge che, in questo contesto, risultava soggetto terzo;
- se, diversamente, si trattava di acquisto in comunione, il trasferimento di residenza da parte di uno dei coniugi (nel caso di specie, l’acquirente) “componente il nucleo familiare era sufficiente per escludere la decadenza in quanto il requisito della residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile va riferito alla famiglia”.

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