Valido l’incarico al professionista con convenzione allegata alla delibera della Giunta comunale
La Cassazione, nell’ordinanza n. 32337/2023, ha stabilito che rispetta il requisito della forma scritta ad substantiam, richiesto dagli artt. 16 e 17 del RD 2440/23, il contratto d’opera professionale concluso tra un professionista e un Comune per il tramite di una convenzione – che disciplini i termini fondamentali del rapporto – sottoscritta dal professionista stesso e allegata in originale alla delibera con la quale la Giunta comunale, presieduta dal Sindaco, ha conferito l’incarico.
La Suprema Corte ricorda che la forma scritta ad substantiam è richiesta dalla legge per tutti i contratti, anche d’opera professionale, di cui sia parte una Pubblica Amministrazione, a prescindere dal fatto che essa agisca iure privatorum. Tale requisito, infatti, è volto a garantire il regolare svolgimento dell’attività amministrativa ed è espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all’art. 97 Cost.
In questi casi, il contratto deve essere contenuto in un apposito documento sottoscritto dal professionista e dal titolare del potere di rappresentare l’Ente nei confronti dei terzi, essendo insufficiente, in mancanza di tale documento, l’esistenza della delibera con la quale l’organo collegiale dell’Ente abbia conferito l’incarico.
Il documento contrattuale, tuttavia, ben può essere costituito, come nel caso di specie, dalla convenzione sottoscritta dal professionista e allegata in originale alla delibera della Giunta comunale, presieduta dal Sindaco, che ha conferito l’incarico. In tal caso, infatti, si forma un unico atto contestuale costituito, appunto, dalla proposta sottoscritta dal professionista (convenzione) e dalla relativa accettazione (delibera di conferimento dell’incarico).
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