Parere di congruità degli onorari dei professionisti con dubbi
A quasi un anno dall’entrata in vigore della legge non è chiara la portata applicativa della disposizione
Tra le novità introdotte dalla L. 49/2023, disciplinante l’equo compenso per i professionisti, una delle più rilevanti è quella che fornisce al professionista uno strumento ulteriore – rispetto al procedimento per ingiunzione e al giudizio di cui all’art. 14 del DLgs. 150/2011 – per il recupero del credito maturato nei confronti del cliente a fronte dell’erogazione della prestazione.
Si tratta del “parere di congruità” dei compensi richiesti, che, ai sensi dell’art. 7 della L. 49/2023, può costituire titolo esecutivo laddove:
- sia stato rilasciato nel rispetto delle regole disciplinanti il procedimento amministrativo (L. 241/90);
- il cliente non abbia proposto opposizione nel termine di 40 giorni dalla notifica dello stesso a cura del professionista.
Il citato
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