Trasferimento delle quote con effetti sulla trasparenza delle società di persone
La decorrenza della cessione della partecipazione dipende da come si modifica la compagine sociale
L’art. 5 comma 2 del TUIR, coerentemente con quanto previsto dalla normativa civilistica dell’art. 2263 c.c., stabilisce che le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci a meno che non siano diversamente determinate tramite l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata di costituzione della società, ovvero attraverso altro atto pubblico o scrittura privata che abbia però data anteriore all’inizio del periodo d’imposta.
In caso di trasferimento di quote di partecipazione, questa norma deve essere interpretata nel senso che, qualora la quota di partecipazione del socio agli utili sia variata in corso d’anno, gli effetti della variazione si producono a far data dal periodo di imposta successivo a quello
...Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41