L’omologazione di procedure alternative al fallimento non cancella le responsabilità
Il Tribunale di Roma condanna al risarcimento dei danni da aggravamento del dissesto l’amministratore e il professionista attestatore
Il Tribunale di Roma, nella complessa sentenza n. 7157/2023, ha stabilito che l’amministratore unico di una società fallita risponde dell’aggravamento del dissesto qualora, invece di richiedere il fallimento in proprio, opti, anche se su sollecitazione del socio unico, per uno strumento inadeguato di gestione della crisi (nella specie, un concordato preventivo in continuità poi evoluto in accordo di ristrutturazione dei debiti); ciò nonostante l’ottenimento della relativa omologazione. Di tale danno risponde anche il professionista che abbia attestato la fattibilità in presenza di una sostanziale impossibilità di riscuotere i crediti ivi contemplati e di una evidente impossibilità del socio unico di patrimonializzare la società secondo quanto previsto.
Si osserva, innanzitutto, ...
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