Prescrizione di cinque anni per il diritto camerale
A livello generale ed eccezion fatta per le situazioni in cui esiste una norma ad hoc (come ad esempio in tema di imposta di registro, in cui c’è l’art. 78 del TUR o in tema di sanzioni in cui c’è l’art. 20 comma 3 del DLgs. 472/97), sull’individuazione del termine di prescrizione continua a regnare incertezza.
Ieri, con la sentenza n. 34890, la Cassazione ha ribadito che il diritto camerale è soggetto alla prescrizione dei cinque anni, operando l’art. 2948 comma 1 n. 4) c.c., inerente a “gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.
Nello stesso senso si erano espresse le sentenze della Cassazione 25 maggio 2021 n. 14244 e 15 ottobre 2020 n. 22351.
Peccato che, nel caso del canone RAI recentemente si sia sostenuta la tesi dei dieci anni, ritenendo inoperante il richiamato art. 2948 c.c. (Cass. 29 novembre 2023 n. 33213).
Eppure, le situazioni sono simili. Anzi, se i cinque anni, come detto dalla Cassazione, devono trovare applicazione quando il tributo non richiede una valutazione periodica di anno in anno, il richiamo all’art. 2948 potrebbe valere più per il canone RAI che per i diritti camerali.
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