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Le agevolazioni IVA per i trasporti turistici e ricreativi sono retroattive

/ REDAZIONE

Venerdì, 15 dicembre 2023

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L’art. 36-bis del DL 50/2022 (conv. L. 91/2022) prevede che le disposizioni agevolative in materia di IVA (esenzione o aliquote ridotte), relative ai servizi di trasporto di persone, si applicano “anche quando le prestazioni ivi richiamate siano effettuate per finalità turistico-ricreative”, “sempre che le stesse abbiano ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, diversi da quelli accessori” (si veda “Agevolazioni IVA anche per i trasporti turistici e ricreativi” del 4 agosto 2022).

Nella sentenza n. 35054 depositata ieri, 14 dicembre 2023, la Corte di Cassazione ha confermato che, trattandosi di una norma di interpretazione autentica, la stessa ha un’efficacia retroattiva, con esclusione dei rapporti esauriti. Pertanto, tale regola di giudizio opera in termini generali sia per le controversie già avviate e ancora pendenti che per quelle future.

I giudici di legittimità hanno osservato, infatti, che il citato art. 36-bis del DL 50/2022 (conv. L. 91/2022) si limita a precisare l’ambito di applicazione dell’art. 10 comma 1 n. 14 del DPR 633/72, alla stregua del significato che poteva già essere evinto dallo stesso sulla base di un’interpretazione letterale e sistematica, condotta anche alla luce dei principi unionali.

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