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Residente in Italia la holding estera con sede dell’amministrazione in Italia

/ REDAZIONE

Venerdì, 15 dicembre 2023

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Con sentenza n. 35085/2023, la Cassazione ha ritenuto residente in Italia, ex art. 73 comma 3 del TUIR, una società di diritto lussemburghese con sede dell’amministrazione in Italia.

Più nello specifico la localizzazione in Italia era riconducibile a diversi elementi rivelatori del luogo in cui venivano prese le decisioni strategiche dell’impresa, industriali e finanziarie nonché di programmazione.
La linea difensiva poggiava, invece, sul principio di libertà di stabilimento di matrice comunitaria e sulla posizione, avallata da alcune sentenze (ora minoritarie), secondo cui la residenza e l’esterovestizione dovrebbero essere valutate alla luce dell’abuso del diritto: in tale ottica, la società sarebbe residente all’estero, pur se diretta e amministrata dall’Italia, in tutti i casi in cui esista nell’altro Stato una struttura, pur se minima, e questa non abbia la natura di costruzione di puro artificio nella quale fare confluire i proventi degli illeciti fiscali.

La nuova pronuncia torna invece a valorizzare il criterio sostanziale della sede dell’amministrazione, previsto dalle norme interne e dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni.
Accertata la residenza italiana della società, in merito al riconoscimento del credito per le imposte assolte all’estero la Suprema Corte conferma che la detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata.
Nel caso di specie, non avendo la società presentato in Italia la dichiarazione dei redditi, l’utilizzo dell’eventuale credito di imposta sarebbe precluso.

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