Contributi previdenziali compensabili con i crediti da bonus edilizi
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 478 pubblicata ieri, 18 dicembre, ha confermato la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti d’imposta acquisiti mediante sconto in fattura, di cui all’art. 121 del DL 34/2020, con i contributi previdenziali da versare.
Richiamando precedenti risposte a interpello (nn. 435/2022, 394/2023 e 395/2023) e la norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 2-quater del DL 11/2023, l’Amministrazione finanziaria ha infatti chiarito che:
- se le somme possono essere versate tramite il modello F24, allora i relativi debiti possono essere pagati utilizzando in compensazione i crediti tributari e contributivi, anche di natura agevolativa, che possono essere esposti nel modello F24, salvo che sia stato disposto un espresso divieto al pagamento tramite compensazione;
- la compensazione prevista dall’art. 17 comma 1 del DLgs. 241/97 può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all’art. 121 del DL 34/2020, nei confronti di enti impositori diversi.
In relazione al secondo punto, come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 27/2023, l’interpretazione fa specifico riferimento alla possibilità di estinguere i debiti previdenziali e contributivi mediante l’impiego in compensazione di crediti d’imposta, tra i quali quelli derivanti da bonus edilizi.
Posto che la possibilità di effettuare il versamento dei contributi previdenziali tramite il modello F24 è espressamente prevista dall’art. 17 comma 2 lett. e) del DLgs. 241/97, l’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di compensare i crediti d’imposta derivanti da bonus edilizi con le somme dovute a titolo di contributi previdenziali.
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