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La Convenzione può superare la presunzione di residenza negli Stati a fiscalità privilegiata

/ REDAZIONE

Martedì, 19 dicembre 2023

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Nella sentenza n. 35284 depositata ieri, 18 dicembre 2023, la Cassazione si è occupata del trattamento impositivo del reddito di lavoro dipendente percepito da una persona residente negli Emirati Arabi.

Il ragionamento della Suprema Corte parte dall’assunto per cui la presunzione legale di residenza in Italia, operante a fronte del trasferimento in uno Stato a fiscalità privilegiata (art. 2 comma 2-bis del TUIR), poteva essere superata avvalendosi dei criteri convenzionali per risolvere i conflitti di residenza previsti dall’art. 4 della Convenzione Italia-Emirati Arabi.

A tal fine, non è richiesta l’effettiva tassazione della persona, tale da generare doppia imposizione, ma solamente il potenziale assoggettamento a imposizione della stessa; pertanto, l’art. 4 del Trattato trova applicazione anche nel caso di specie, in cui, in assenza di un’imposta analoga all’IRPEF negli Emirati Arabi, è sufficiente, ai fini convenzionali, la generale soggezione della persona fiscalmente residente al potere impositivo dello Stato.

Accertata la residenza estera della persona, per ciò che concerne la territorialità del reddito in esame, ad avviso dei giudici, occorre applicare l’art. 15, § 1 della Convenzione Italia-Emirati Arabi, in base al quale i redditi di lavoro dipendente derivanti da una prestazione svolta negli Emirati Arabi da un residente negli Emirati Arabi sono tassati in via esclusiva in tale Stato.

Non trova, invece, applicazione il § 2 lett. b) dell’art. 15 della stessa Convenzione in base al quale le remunerazioni che un residente di uno Stato riceve in relazione all’attività prestata in uno Stato estero sono imponibili solo nello Stato di residenza se pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell’altro Stato.

Tale disposizione postula, infatti, una distinzione tra Stato di residenza e Stato in cui la prestazione è svolta, ipotesi non verificata nel caso di specie, trattandosi di persona residente negli Emirati Arabi (diversamente da quanto contestato dall’Agenzia) che aveva svolto attività di lavoro dipendente in tale Stato.

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