Il giudice del riciclaggio transnazionale è quello del luogo dell’effetto dissimulatorio
La Cassazione, nella sentenza n. 49355/2023, ha precisato che, ai fini dell’individuazione del giudice competente per territorio, occorre considerare che il delitto di riciclaggio attuato mediante movimentazione transfrontaliera di valuta può perfezionarsi nel luogo in cui è realizzata l’operazione economica connotata da finalità dissimulatorie idonee a ostacolare la rilevazione del transito da parte delle autorità preposte ai valichi di frontiera e la provenienza illecita della valuta trasportata.
Ove al passaggio della frontiera non sia intervenuto il sequestro del contante o comunque una operazione di polizia idonea a interrompere l’attività criminosa, la consumazione del reato non si esaurisce.
Una volta individuato il denaro in Italia, il relativo luogo non è neutro se funzionale non al mero godimento dello stesso, ma a compiere le ulteriori movimentazioni dello stesso (frazionamenti, emissione bonifici) che, in concreto, avrebbero prodotto l’effetto dissimulatorio.
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