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Bonus chef utilizzabile in compensazione

/ REDAZIONE

Mercoledì, 20 dicembre 2023

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Con la risoluzione n. 71 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “7053” per l’utilizzo, tramite modello F24, del “bonus chef”, il credito d’imposta per i cuochi professionisti introdotto dall’art. 1 commi 117-123 della L. 178/2020 e disciplinato dai DM 1° luglio 202229 novembre 2022.

Il citato art. 1, per sostenere il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del COVID-19, ha previsto il riconoscimento di un credito d’imposta fino al 40% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022, nell’ammontare massimo di 6.000 euro, per l’acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all’esercizio dell’attività.
Il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, e può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Per consentire l’utilizzo in compensazione dell’agevolazione da parte dei beneficiari originari e degli eventuali cessionari, tramite F24, come anticipato la ris. n. 71 fornisce il codice tributo “7053”, denominato “Credito d’imposta per sostenere il settore della ristorazione - articolo 1, comma 117, della legge 30/12/2020, n. 178”.
Il codice va esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.

L’Agenzia, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato nell’elenco 3 dei beneficiari trasmesso dal MIMIT, ovvero l’importo disponibile per ciascun cessionario, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche trasmesse dallo stesso Ministero, pena lo scarto del modello F24.

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