La rinuncia al credito permette l’emissione della nota di variazione
La rinuncia unilaterale al credito vantato verso una procedura concorsuale legittima il cedente o prestatore all’emissione della nota di variazione in diminuzione. Infatti, si tratta di un’ipotesi che preclude l’assolvimento del credito da rivalsa IVA nei confronti del cessionario o committente insolvente, il quale deve registrare la nota di variazione, poiché perde il diritto alla detrazione dell’imposta non pagata.
È il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 35518 depositata ieri, 19 dicembre 2023, con riguardo all’art. 26 del DPR 633/72, nella formulazione vigente all’epoca dei fatti. Il caso esaminato riguarda alcune note di variazione in diminuzione emesse dal creditore di un fallimento, a fronte del mancato pagamento di canoni derivanti da un contratto di affitto d’azienda.
Secondo i giudici di legittimità, la rinuncia al credito non è diversa dai casi di risoluzione, rescissione, annullamento ovvero scioglimento per mutuo dissenso dell’originario contratto. In tutte queste ipotesi, infatti, il credito non potrà essere in alcun modo soddisfatto dal cessionario o committente insolvente, in relazione alla parte rinunciata. Ne deriva la possibilità per il cedente o prestatore di emettere la nota di credito e l’onere per la controparte di registrarla, in modo da riequilibrare il “binomio” infranto rivalsa-detrazione.
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