ACCEDI
Venerdì, 20 marzo 2026 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

La variazione del saggio di interesse legale incide sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali

/ REDAZIONE

Giovedì, 11 gennaio 2024

x
STAMPA

Con la circ. n. 5 di ieri, 10 gennaio, l’INPS ha ricordato che con il DM 29 novembre 2023 è stato fissato al 2,5% in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali ex art. 1284 c.c., a decorrere dal 1° gennaio 2024. Tale variazione incide:
- sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- sugli interessi legali relativi alle prestazioni pensionistiche e previdenziali.

Nel primo caso, l’art. 116 comma 15 della L. 388/2000 ha disciplinato l’ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, di cui al comma 8 del medesimo articolo, alla misura prevista per gli interessi legali. Sul punto, l’INPS sottolinea che l’applicazione della previsione è subordinata all’integrale pagamento dei contributi dovuti e che la misura del 2,5% si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 1° gennaio 2024. Per le esposizioni debitorie pendenti alla predetta data, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze.

Per quanto concerne invece il secondo aspetto, nella circolare in commento viene evidenziato come il provvedimento in esame produca effetti anche con riferimento alle somme poste in pagamento dall’INPS a decorrere dal 1° gennaio 2024. Pertanto, la misura dell’interesse del 2,5% si applicherà alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2024.

TORNA SU