La prova del possesso di una informazione privilegiata può essere desunta da fatti noti
La Cassazione, nell’ordinanza n. 1147/2024, in relazione alla violazione amministrativa di abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate, di cui all’art. 187-bis del DLgs. 58/98, ha stabilito che è possibile dedurre il fatto ignoto – ovvero il possesso e l’utilizzo ai fini di investimento di un’informazione privilegiata relativa a un titolo – da un complesso di elementi noti, quando muniti di oggettivo riscontro probatorio.
Possono reputarsi tali:
- le qualità professionali e i ruoli dei soggetti coinvolti;
- la concomitanza degli incontri;
- le particolarità delle operazioni di investimento;
- le caratteristiche dei titoli, che mai in precedenza avevano suscitato l’attenzione dei soggetti sanzionati;
- le modalità di acquisto, comprovanti la volontà di acquisire le azioni nonostante il già intervenuto forte apprezzamento;
- i ripetuti contatti telefonici a ridosso delle operazioni di acquisto.
Ciascun elemento appare grave, pertinente e munito di capacità dimostrativa in rapporto agli altri, giustificando la conclusione che, a monte delle scelte di investimento, vi fosse il possesso e la circolazione di un’informazione privilegiata.
Rispetto a ciò, peraltro, nessun rilievo presenta il fatto che, in concreto, l’informazione privilegiata fosse stata solo “intercettata” o direttamente “comunicata”.
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