Delibere per aliquote IMU e tariffe TARI tempestive con una nota che ne evidenzia l’efficacia per il 2023
Con un comunicato stampa pubblicato ieri, il Dipartimento delle Finanze ha precisato che, in virtù di quanto previsto dall’art. 1 comma 72 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), per il solo anno 2023, le delibere di approvazione delle aliquote dell’IMU e delle tariffe della TARI, nonché dei regolamenti di disciplina dei medesimi tributi, sono tempestive se trasmesse al MEF, per il tramite del Portale del federalismo fiscale, entro il termine del 30 novembre 2023 (si veda “Proroga delle delibere per aliquote e regolamenti IMU per il 2023” del 6 gennaio).
Nel comunicato si aggiunge che tali atti risultano già pubblicati sul sito www.finanze.gov.it e sono contrassegnati mediante l’apposizione di una specifica nota che ne evidenzia l’efficacia per l’anno 2023. Al contempo, viene dato rilievo, mediante apposita nota, dell’inefficacia degli atti inviati al MEF successivamente al predetto termine del 30 novembre 2023.
Con esclusivo riferimento all’IMU, l’art. 1 comma 73 della L. 213/2023 stabilisce poi che, nel caso in cui emerga una differenza positiva tra l’imposta calcolata sulla base degli atti da considerarsi tempestivi ai sensi del comma 72 e di quella versata entro il 18 dicembre 2023, il contribuente dovrà effettuare l’eventuale conguaglio entro il termine del 29 febbraio 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi. La norma precisa, infine, che, se emerge una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.
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