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La bancarotta dell’institore non richiede l’amministrazione di fatto

/ REDAZIONE

Mercoledì, 24 gennaio 2024

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La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 2908/2024, ha precisato che, ove la responsabilità per fatti di bancarotta patrimoniale e documentale sia imputata a un soggetto in quanto institore, non occorre accertare in capo al medesimo la qualità di amministratore di fatto.

Si ricorda, infatti, che, ai sensi dell’art. 227 del RD 267/42, all’institore dell’imprenditore dichiarato fallito il quale, nella gestione affidatagli, si sia reso colpevole dei fatti di cui agli artt. 216, 217, 218 e 220, si applicano le pene previste dalle medesime disposizioni.
A fronte di ciò:
- l’art. 2204 c.c. riconosce all’institore il potere di compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella procura. I poteri dell’institore sono, quindi, amplissimi e il contenuto della procura vale solo a individuare eventuali limiti a tali poteri; mentre, nel silenzio della procura, tali limiti devono ritenersi inesistenti;
- l’art. 2205 c.c. obbliga l’institore, per le imprese o le sedi secondarie alle quali è preposto, insieme all’imprenditore, all’osservanza delle disposizioni riguardanti l’iscrizione nel Registro delle imprese e la tenuta delle scritture contabili.

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