Interventi del Fondo SOLIMARE a prescindere dal numero dei dipendenti
Con la circ. n. 16/2024, pubblicata ieri, l’INPS ha esaminato le misure di adeguamento della disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo “SOLIMARE”, introdotte dal DM 8 agosto 2023 sulla scorta delle novità previste dall’art. 1 commi 204 e 208 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022).
Tra le varie, l’Istituto previdenziale ha evidenziato l’estensione del campo di applicazione del Fondo, ottenuto rimuovendo il precedente requisito dimensionale di 5 dipendenti e stabilendo che gli interventi a tutela del reddito dei lavoratori del settore marittimo vadano riconosciuti a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste in materia di CIGO e CIGS.
Inoltre, un’ulteriore serie di interventi riguarda direttamente l’assegno di integrazione salariale, quale prestazione di sostegno erogata dal Fondo, sostitutiva del precedente assegno ordinario.
Sul punto, l’INPS ricorda che il relativo importo è pari a quanto garantito dal trattamento di integrazione salariale ordinaria (CIGO), ossia all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con applicazione di un unico massimale, indipendentemente dalla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento.
Per quanto riguarda i termini di presentazione delle domande di assegno di integrazione salariale, l’INPS ricorda che, ai sensi dell’art. 30 comma 2 del DLgs. 148/2015, le stesse devono essere presentate non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per ogni singola unità produttiva interessata.
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