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Enunciazione del contratto d’opera nel decreto ingiuntivo

/ REDAZIONE

Venerdì, 26 gennaio 2024

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Si consolida l’orientamento della Cassazione sull’enunciazione di contratti da registrare in caso d’uso. L’ordinanza n. 2443, depositata ieri, in perfetta coerenza con quanto contenuto nell’ordinanza n. 2296, del 23 gennaio scorso, afferma:
- da un lato (citando la pronuncia a Sezioni Unite n. 7682/2023) che il deposito di un documento a fini probatori, in un procedimento contenzioso, non costituisce “caso d’uso” ai sensi dell’art. 6 del DPR 131/86;
- dall’altro, che l’art. 22 del DPR 131/86, in tema di enunciazione, consente di applicare l’imposta di registro anche agli atti da registrare in caso d’uso, se enunciati, e a prescindere dall’uso.

Nel caso di specie, si trattava dell’enunciazione, nel decreto ingiuntivo, di un contratto d’opera professionale, da registrare in caso d’uso in quanto si trattava di una scrittura privata contenente prestazioni soggette a IVA (art. 5 del DPR 131/86.

Infine, la Suprema Corte non condivide le doglianze della parte, che riteneva esclusa l’enunciazione perché il contratto enunciato non era sufficientemente specificato dall’atto enunciante, che conteneva il riferimento alla fattura. Invece, secondo i giudici di legittimità, il decreto dava conto di un sottostante contratto di fornitura d’opera con il cliente “atteso che il fatto generatore dell’imposta [...] è l’effettuazione della prestazione di servizi, dalla quale sorge tanto l’obbligazione tributaria, quanto l’obbligo di emettere la fattura”. 

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