Base imponibile del contributo straordinario legata ai redditi lordi
Con le risposte a interpello nn. 16 e 18 pubblicate ieri, 26 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla determinazione della base imponibile del contributo di solidarietà temporaneo contro il caro bollette di cui all’art. 1 commi da 115 a 119 della L. 197/2022, in relazione alle imprese del settore energetico.
In particolare, è stato chiarito che rilevano ai fini del calcolo della base imponibile:
- gli incentivi da parte del Gestore servizi energetici (GSE) riferiti a precedenti periodi d’imposta, rilevati in bilancio come sopravvenienze attive (risposta a interpello n. 16/2024);
- le somme riconosciute a fronte di un risarcimento di un danno, ’’sostitutivo’’ di un reddito imponibile ai sensi dell’art. 6 del TUIR (risposta a interpello n. 18/2024).
L’Amministrazione finanziaria, richiamando la circolare n. 4/2023 (§ 1.2), specifica infatti che, ai fini del calcolo della base imponibile, rileva l’ammontare di reddito determinato in base alle previsioni di cui al titolo II, capi II e IV, del TUIR, conseguito nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023, senza considerare l’eventuale riduzione dovuta al riporto delle perdite riferite alle annualità pregresse, nonché la deduzione conseguita per effetto della c.d. agevolazione ACE.
Come sottolinea l’Agenzia delle Entrate, la scelta del legislatore è quindi di “ancorare” la base imponibile del contributo all’ammontare dei redditi lordi ai fini IRES.
Pertanto, posto che la base imponibile del contributo è determinata considerando gli artt. 83 ss. del TUIR, sono ricomprese anche eventuali componenti positive di reddito riconducibili tra le sopravvenienze attive di cui all’art. 88 del TUIR.
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