Credito d’imposta ZES sugli immobili con patto di riservato dominio
Con la risposta a interpello n. 23 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicabilità del credito d’imposta ZES di cui all’art. 5 del DL 91/2017 all’acquisto di un immobile con un contratto con patto di riservato dominio.
In relazione al credito d’imposta di cui all’art. 1 commi 98 ss. della L. 28 dicembre 2015 n. 208, espressamente richiamato dalla disciplina agevolativa riservata agli investimenti nelle ZES, con la circ. n. 34/2016 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione segue le regole generali di competenza previste dall’art. 109 commi 1 e 2 del TUIR.
Posto che gli investimenti rilevanti ai fini della fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nelle ZES possono essere, in linea di principio, effettuati attraverso contratti di acquisto con riserva della proprietà di cui agli art. 1523 e ss. c.c., l’imputazione dell’investimento al periodo di vigenza dell’agevolazione deve quindi avvenire tenendo conto delle disposizioni dell’art. 109 comma 2 lettera a) del TUIR, ossia senza tener conto della clausola di riserva della proprietà.
Di conseguenza, ai fini del credito d’imposta ZES, l’investimento descritto in istanza, al verificarsi di tutte le condizioni stabilite dalla disciplina agevolativa, deve considerarsi realizzato nel corso del 2023, anno entro il quale è sottoscritto il contratto di acquisto dell’immobile con riserva di proprietà.
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